La grave situazione pandemica pone all’attenzione degli studiosi di diritto la necessità di offrire risposte concrete in ordine alla richiesta risarcitoria per infezione da Sars Cov 2 che il cliente può sottoporre all’attenzione del suo Legale di fiducia. Si tenga ben presente per chi legge, che le riflessioni contenute in tale scritto prescindono da qualsivoglia posizione preconcetta (vax o no-vax) né devono e possono applicarsi ad ogni iniziativa intrapresa in modo avventato e temerario nei confronti degli operatori sanitari (medici, infermieri, ecc.) che durante la pandemia hanno lavorato in condizioni emergenziali per sé e per gli altri. La individuazione del soggetto responsabile avviene secondo i termini di cui all’art. 2043 cod. civ. (c.d. responsabilità aquiliana), i cui connotati specifici sono costituiti dalla responsabilità per omissione e dal nesso di causalità; è ovvio che la richiesta risarcitoria deve essere adeguatamente supportata in ordine all’aspetto del nesso di causalità (connotante gli illeciti di carattere omissivo) dopo avere individuato il soggetto processuale passivo. Il bene protetto è contenuto nell’art. 32 Cost. che così recita: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”; per “salute” si intende il bene tutelabile dalla collettività e anche contro qualsivoglia elemento avverso di carattere ambientale e/o proveniente da qualunque elemento “terzo” umano e non. Ovviamente il concetto di salute non va inteso, in modo limitato e limitante, quale assenza di situazione patologica ma, semmai, quale condizione psico-fisica permanente di benessere. Alla luce di tali considerazioni, si spiega il motivo per cui è l’art. 2043 cod. civ. ad attagliarsi quale norma a protezione di un soggetto danneggiato da fatto illecito e per il sol fatto che un danno ingiusto si sia concretizzato in rapporto e dipendenza di un determinato fatto; ciò pur in assenza di qualsivoglia rapporto negoziale con il soggetto subente il danno. In conseguenza di tanto, legittimato passivo è il Ministero della Salute, quale soggetto preposto e obbligato a tenere un comportamento - giuridicamente sancito – teso a eliminare situazioni di danno potenziale ed attuale derivante da un comportamento omissivo. Tale soggetto assume pertanto legittimazione passiva in virtù dei poteri attribuitigli dall’ordinamento giuridico italiano, assumendo, esso, una funzione di protezione del bene salute per mezzo del potere di vigilanza finalizzato alla protezione del principio generale del “nemine laedere”, per violazione del quale tale soggetto incorre in responsabilità extracontrattuale. Gli elementi costitutivi di tale responsabilità omissiva sono: causalità materiale e causalità giuridica. In ordine alla prima, giurisprudenza costante evidenzia l’esistenza di un doppio ordine di categorie giuridiche e cioè: l’evento lesivo, sotteso alla causalità materiale (intesa come riconducibilità causale del danno a evento o condotta o avvenimenti posti in relazione particolare al soggetto agente e causante il danno nonché tutte le conseguenza suscettibili di risarcimento generate dal danno stesso). In relazione alla seconda, è necessario evidenziare bene tutte le conseguenze è suscettibili di risarcimento che l’evento lesivo provoca. Da ciò è evincibile che la mera sussistenza del fatto lesivo, di per sé, non è fonte di obbligazione risarcitoria se questo non ha come conseguenza un danno risarcibile. Come sopra specificato l’accertamento del legame fra condotta omissiva e lesione del diritto alla salute non è di per sé sufficiente ad inquadrare una responsabilità in capo al Ministero della Sanità ma occorre effettuare una corretta ricognizione dei danni risarcibili conseguenti alla malattia derivante da Sars Cov 2. Ad oggi la scienza medica ha accertato, sebbene non in maniera assoluta e indefettibile, che a essere compromessa dal virus è la funzione respiratoria, a causa di danni polmonari; pertanto ove tali danni abbiano assunto carattere di irreversibilità e permanenza, il ristoro può essere facilmente determinato secondo i criteri tabellari in uso presso i Tribunali Italiani. Questa è l’ipotesi più semplice. La casistica medica, ancora in evoluzione e non ancora sufficientemente cristallizzata, comprende, in alcuni pazienti, deficit reliquati di carattere neurologico con compromissione o, almeno, alterazione delle funzioni cognitive nonché, in altri casi, patologie di carattere psichico; in questi casi la prova dell’esistenza del nesso di causalità che incombe sul danneggiato diventa più ardua, dovendo egli dimostrare l’esistenza non solo del fatto costitutivo della sua pretesa ma la derivazione diretta dello stesso al comportamento del soggetto passivo, quale meglio sopra caratterizzato. In questi casi soccorre il principio civilistico del “più probabile che non” che rappresenta una standardizzazione utile per l’individuazione del nesso eziologico tra causa ed effetto; pertanto nelle sopra dette fattispecie, entra in azione un metodo probabilistico che il danneggiato può invocare e che il giudice può utilizzare quale criterio guida tenendo presente che fra una possibilità positiva e un’altra complementare ma negativa, quella che può beneficiare di una conferma logica prevalente sull’altra, sarà quella che determinerà l’esito della domanda. Per completezza di trattazione, stante anche l’ampia casistica dei casi, è possibile richiedere la risarcibilità del danno patito da parte degli eredi per la perdita del proprio congiunto o familiare (c.d. danno “tanatologico”) sia, ovviamente, in proprio e sia come “iure hereditatis”. Quest’ultima tipologia di danno è riconosciuta come risarcibile a favore degli eredi solo se la vittima sia deceduta dopo un apprezzabile lasso di tempo. Si tratta del danno biologico temporaneo e/o permanente maturato dalla vittima tra il momento del fatto ed il decesso; perciò, non è dovuto nei casi di morte istantanea.La salute: il bene tutelato
Causalità materiale e causalità giuridica
Il nesso tra causa ed effetto
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